ESECUZIONE FORZATA:
Processo avente la funzione di consentire ad un soggetto di vedere soddisfatto il proprio diritto se l'altra parte non adempie i suoi obblighi. Attraverso il processo esecutivo l'ordinamento garantisce il soddisfacimento del diritto servendosi esclusivamente dell'impiego della forza per superare le eventuali resistenze dell'obbligato.
FALLIMENTO:
Procedimento predisposto per espropriare a favore dei creditori il patrimonio di un debitore imprenditore inadempiente. Differenza della azione individuale, che ha per oggetto il soddisfacimento di un solo o più creditori tramite l'escussione del bene o dei beni oggetto di pignoramento ed è regolata dal Codice di Procedura Civile, il fallimento tende a tutelare l'interesse della massa dei creditori, tramite la liquidazione coattiva dell'intero patrimonio dell'imprenditore fallito, ed è disciplinato dalla legge fallimentare.
ASTA PUBBLICA (O PUBBLICO INCANTO):
La funzione dell'asta pubblica è di consentire all'amministrazione di scegliere nel miglior modo possibile il proprio contraente, accertando che questi offre condizioni piu' vantaggiose rispetto agli altri e assicuri le migliori garanzie per l'esatto adempimento del contratto. Tale principio di ordine generale è mutuato dalla disciplina processuale delle vendite giudiziarie allo scopo di conferire alle stesse la maggiore tutela e trasparenza possibili.L'ordinanza di vendita con incanto (art. 576 C.p.c.) è il provvedimento con cui il giudice stabilisce: se la vendita ha ad oggetto uno o più lotti, la data e l'ora della vendita, il termine decorrente tra l'adempimento agli obblighi di pubblicità e la vendita, versamento cauzionale e termine dello stesso, rilancio minimo, termine per il deposito del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario.
VENDITA SENZA INCANTO:
Il giudice può disporre che la vendita forzata si tenga con le modalità delle vendite senza incanto (art. 570 e ss. C.p.c.), disponendo con decreto le modalità e il termine di versamento del prezzo. Se vi sono più offerte, il giudice invita gli offerenti alla gara. Non si applicano le disposizioni dell'art. 584 C.p.c., in materia di offerte dopo l'incanto e fatto salvo l'obbligo di versamento del deposito cauzionale non si rende necessario il preliminare deposito dell'importo approssimativo delle spese di trasferimento (art. 580 c.p.c.).
CURATORE FALLIMENTARE:
Ai sensi dell’art. 31 l.f. il curatore è preposto all’amministrazione del patrimonio del debitore non più sotto la “direzione del Giudice Delegato “, ma sotto la vigilanza di questo e del Comitato dei Creditori. Il curatore deve provvedere al deposito della relazione ex art. 33 l.f. esponendo cause e circostanze del fallimento. A seguito della riforma ogni sei mesi è tenuto a presentare al Giudice Delegato una relazione sulle attività svolte, accompagnata dal conto della sua gestione. Il curatore procede direttamente all’ opposizione dei sigilli sui beni del debitore, potendo all’uopo richiedere l’intervento della forza pubblica. L’art. 87 l.f. attribuisce al curatore il compito di procedere alla redazione dell’ inventario alla presenza del Cancelliere, nel più breve termine, senza che autorizzato dal Giudice Delegato alla rimozione dei sigilli. L’ art. 95 l.f. attribuisce al curatore la competenza a predisporre il progetto di formazione dello stato passivo che andrà depositato in cancelleria almeno 15 giorni prima dell’ udienza di verifica del passivo. Il curatore può proporre l’esercizio provvisorio dell’ impresa fallita e, previo parere del Comitato dei Creditori, il Giudice Delegato può autorizzarlo ai sensi dell’ art. 104 l.f. Elemento di assoluta novità introdotto dalla riforma è il programma di liquidazione, introdotto dalla legge 104 ter l.f., è predisposto dal curatore che formalizza una serie di scelte di opportunità finalizzate allo smobilizzo dell’ attivo fallimentare, dall’ affitto d’azienda, alla vendita in blocco dei beni, alla determinazione delle condizioni di vendita dei singoli cespiti e, all’esperimento delle azioni risarcitorie o revocatorie e quant’altro. Il curatore può procedere alla vendita e agli atti di liquidazione, avvalendosi di soggetti specializzati, garantendo trasparenza alle operazioni. Il Giudice Delegato esercita le sue funzioni di controllo e può sospendere la vendita per gravi motivi e impedire il trasferimento dei beni se il prezzo di aggiudicazione dovesse essere inferiore notevolmente rispetto al valore del bene. Il curatore provvede a ripartire l’ attivo realizzato secondo l’ordine di prelazione previsto dall’ art. 111 l.f.
GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE:
Il ruolo del Giudice Delegato è mutato a seguito della riforma del 2006 ed è sintetizzato nell’ art. 25 l.f. “Il Giudice Delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura…”e non più d’ impulso e direzione della procedura concorsuale. Poteri del Giudice Delegato: 1)riferisce al Tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio; 3) convoca il curatore ed il Comitato dei Creditori sui casi previsti dalla legge e quando lo ritenga opportuno per un solerte svolgimento della procedura; 4) liquida i compensi ai collaboratori e consulenti della procedura e dispone la revoca degli incarichi agli stessi; 5) autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; 6) provvede sui reclami proposti contro gli atti del Curatore e del Comitato dei Creditori entro 15 giorni; 7) accerta i creditori e i diritti reali e personali dei terzi. Il Giudice Delegato è garante della legalità, svolge funzioni attive di controllo anche in ordine al sollecito svolgimento della procedura, con interventi diretti a rimuoverne le cause.
GIUDICE DELL'ESECUZIONE:
Il giudice dell'esecuzione dirige l'espropriazione e, a norma dell'art. 484 C.p.c. è nominato del Presidente del Tribunale; ha altresì potere di controllo della leggittimità ed opportunità degli atti compiuti dalle parti di un processo esecutivo, col conseguente potere soppressivo e sostitutivo esercitato nell'ambito e nei limiti indicati dalle norme di rito che disciplinano il processo stesso.
PROFESSIONISTA DELEGATO:
Professionista esperto preposto allo svolgimento di una serie di mansioni connesse alle vendite giudiziarie ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.. Tra le sue funzioni: - verifica dello stato dei luoghi dell'immobile pignorato e oggetto di esecuzione forzata; pubblicità della vendita, secondo le indicazioni del G.E.; contatti con i potenziali acquirenti, consentendo l'accesso all'immobile e segnalando eventuali abusi, o l'eventuale stato e titolo di possesso; predisposizione del decreto di trasferimento, del progetto di riparto e assegnazione delle somme ai creditori secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione.
CUSTODE GIUDIZIARIO:
Figura professionale prevista e disciplinata dall'art. 65 c.p.c., addetta alla conservazione e alla gestione del patrimonio pignorato o sequestrato, affidatogli dal Giudice; è soggetto a una serie di obblighi e responsabilità nell'espletamento delle sue funzioni. Aggiudicazione: con ordinanza il G.E. aggiudica l'immobile, consacrando l'esito di una vendita giudiziaria. Detto provvedimento non produce l'effetto costitutivo del trasferimento del diritto di proprietà in favore dell'aggiudicatario, essendo per questo necessario il decreto di trasferimento.
VERSAMENTO CAUZIONALE:
Il provvedimento col quale il Giudice dispone la vendita reca l'indicazione dell'ammontare della cauzione e del termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti" (art. 576 C.p.c). Esso andrà versato nelle forme prescritte dal Giudice; quelle più frequenti sono l'assegno circolare intestato alla Cancelleria oppure il bonifico bancario o postale in favore di un conto corrente segnalato; in passato era consuetudine versare la cauzione su libretto postale intestato al debitore. Per le sole vendite con incanto il legislatore prescrive che l'offerente per partecipare deve provvedere altresì al deposito in cancelleria dell'ammontare approssimativo delle spese di vendita (art. 580 C.p.c.) Prezzo base: è il prezzo del bene oggetto di vendita determinato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 568 C.p.c. o dal Giudice Delegato al fallimento, cui dovrà fare riferimento, quale valore minimo, l'offerente.
DECRETO DI TRASFERIMENTO:
Pronunciato dal Giudice, determina il trasferimento del diritto di proprietà sul bene pignorato in favore dell'aggiudicatario. Esso reca la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita. Il Giudice dispone altresì la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, fatte salve quelle di cui all'art. 508 C.p.c (assunzione del debito). Con decreto il Giudice ingiunge al debitore o all'occupante senza titolo idoneo di rilasciare l'immobile nella disponibilità dell'aggiudicatario (art. 586 C.p.c).
PROGETTO DI RIPARTO:
Il Giudice, spesso con l'ausilio di un esperto, predispone un piano di assegnazione delle somme ricavate dalla vendita coattiva del bene pignorato, ai creditori. Occorre provvedere alla graduazione dei crediti secondo le rispettive cause di prelazione, tenendo conto delle disposizioni del C.C. e C.p.c. in materia, della giurisprudenza e degli orientamenti dei Tribunali.
PERIZIA TECNICA SU IMMOBILI:
E' la relazione di un consulente tecnico d'ufficio che reca la descrizione dei beni, le caratteristiche tecnico- strutturali, lo stato di manutenzione, la storia ipo-catastale, la presenza di eventuali irregolarità edilizie, la valutazione e i relativi criteri di stima, ed è generalmente corredata dalle planimetrie e dalla documentazione fotografica che forniscono un approccio visivo immediato dello stato dei luoghi, della composizione e della dimensione degli immobili.